Dopo un attacco informatico la prima domanda che si pone la direzione è quasi sempre la stessa: di chi è la responsabilità. E la risposta che molti si aspettano — del fornitore, dell’assicurazione, di chi ha attaccato — è quasi sempre sbagliata.

La responsabilità di proteggere i dati resta in capo a chi li tratta, e non si sposta con un contratto né con una polizza. Si possono trasferire alcuni costi, si possono ripartire alcune conseguenze, ma il soggetto che risponde davanti all’autorità è sempre lo stesso.

Vediamo chi risponde di cosa, cosa copre una polizza cyber e cosa no, cosa passa al fornitore nel contratto, e quale parte non si sposta in nessun caso.

  1. Chi risponde di un attacco informatico
  2. La posizione del dipendente
  3. Cosa passa al fornitore, e cosa no
  4. Cosa copre una polizza cyber
  5. La parte che non si trasferisce
responsabilità dell'azienda in caso di attacco informatico

Chi risponde di un attacco informatico

Il primo soggetto chiamato a risponderne è l’azienda che tratta i dati, e questo vale anche quando l’attacco è opera di un terzo. Il ragionamento non è che l’azienda abbia colpa dell’attacco: è che aveva l’obbligo di adottare misure adeguate a prevenirlo, e in caso di violazione deve dimostrare di averlo fatto.

Il GDPR lo dice all’articolo 32: misure tecniche e organizzative adeguate al rischio. Adeguate non è un aggettivo generico, è un criterio che si valuta a posteriori, confrontando quello che l’azienda aveva in funzione con quello che era ragionevole aspettarsi per la sua dimensione e il suo settore.

A questo si aggiungono gli obblighi di notifica: al Garante entro settantadue ore quando la violazione comporta un rischio per le persone, e agli interessati quando quel rischio è elevato. Per i soggetti che rientrano nella direttiva NIS 2 ci sono in più le finestre verso il CSIRT Italia, e la responsabilità è esplicitamente attribuita agli organi di amministrazione.

Nessuno di questi obblighi si può delegare. La delega riguarda l’attuazione, non la responsabilità.

La posizione del dipendente

Un dipendente può risponderne, ma i casi sono più circoscritti di quanto si pensi.

Chi commette deliberatamente un illecito — esfiltra dati, danneggia sistemi, viola accessi — risponde delle proprie azioni sul piano disciplinare e penale. Chi invece sbaglia in buona fede è un caso diverso: se ha cliccato su un’email costruita bene, la domanda che si pone chi indaga non è perché ha cliccato, ma perché quel messaggio è arrivato fino a lui e perché quel clic ha prodotto conseguenze.

L’azienda che vuole invocare la responsabilità di un dipendente deve poter dimostrare di averlo formato e di avergli dato regole chiare. Senza quella prova, l’errore individuale diventa una carenza organizzativa dell’azienda, ed è precisamente il punto su cui si concentra chi valuta l’adeguatezza delle misure.

È il motivo per cui i registri di formazione non sono burocrazia: sono la differenza fra un errore isolato e una lacuna strutturale.

La formazione documentata è ciò che distingue l’errore di una persona da una carenza dell’organizzazione.
I percorsi della Cyberment Academy partono dalle tecniche che arrivano davvero nelle caselle aziendali, e producono i registri e le verifiche che servono come evidenza.

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Cosa passa al fornitore, e cosa no

Quando l’infrastruttura o i dati sono gestiti da un fornitore esterno, una parte della responsabilità si può ripartire. Ma si ripartisce solo per quello che il contratto dice, e nella misura in cui lo dice.

Le clausole che contano sono quelle sulla sicurezza — cosa il fornitore si impegna a garantire —, quelle sulla notifica — entro quanto vi avvisa e con quale livello di dettaglio —, e quelle sui limiti di responsabilità, che in molti contratti standard sono fissati a una frazione del canone annuale.

Quel massimale è la cifra che state effettivamente trasferendo, e nella maggior parte dei casi non copre il danno reale di una violazione. Vale la pena leggerlo prima di firmare, non dopo.

C’è poi un aspetto che sfugge quasi sempre: sul piano della protezione dei dati personali, l’azienda che decide come e perché trattare i dati resta il titolare, anche quando li fa gestire a un terzo. Il fornitore è responsabile del trattamento, e le due posizioni non sono interscambiabili. Davanti al Garante risponde il titolare, che potrà poi rivalersi sul fornitore secondo il contratto.

Ed è lo stesso ragionamento che si ritrova nei questionari di sicurezza che i clienti mandano ai fornitori: chi li invia sta cercando di dimostrare di aver verificato chi tratta i suoi dati.

Cosa copre una polizza cyber

Una polizza cyber trasferisce dei costi, non delle responsabilità. È una distinzione che sembra formale e non lo è.

Le coperture tipiche riguardano le spese di gestione dell’incidente, la perdita economica da interruzione dell’attività, le spese legali, e in alcuni casi le sanzioni dove sono assicurabili. Sono voci concrete e in molte situazioni fanno la differenza fra un incidente gestibile e uno che compromette l’azienda.

Ma quasi tutte le polizze contengono condizioni che l’assicurato deve rispettare per essere coperto, e le più ricorrenti riguardano proprio la sicurezza: sistemi aggiornati, autenticazione a più fattori sugli accessi remoti, backup verificati, e in molti casi verifiche periodiche documentate.

Questo capovolge il ragionamento dell’articolo che state leggendo nella sua versione precedente. La polizza non sostituisce le misure di sicurezza: le presuppone. E in fase di liquidazione la compagnia chiede di dimostrare che erano in funzione al momento dell’incidente.

Le condizioni cambiano da contratto a contratto, quindi vanno lette con il vostro broker. Il principio però è costante: un’azienda che non può documentare le proprie verifiche di sicurezza è un’azienda che rischia di scoprire i limiti della propria copertura nel momento peggiore.

La parte che non si trasferisce

Mettendo insieme i tre pezzi, quello che resta sempre in capo all’azienda è questo.

ElementoPerché non si sposta
L’obbligo di adottare misure adeguateÈ in capo a chi decide come trattare i dati. Nessun contratto lo sposta, e nessuna polizza lo sostituisce
La notifica alle autoritàI termini decorrono da quando l’azienda viene a conoscenza dell’incidente, anche se l’ha scoperto un fornitore
La prova di quello che era in funzioneLa chiedono l’autorità, l’assicuratore e i clienti. Se non esiste un documento, non esiste la prova
Il rapporto con i clientiChi ha subito la perdita dei propri dati si rivolge a voi, non al vostro fornitore né alla vostra compagnia
La continuità dell’attivitàUn risarcimento arriva dopo. I giorni di fermo li vive l’azienda

La terza riga è quella che si dimostra o non si dimostra, e su cui si può agire in anticipo. Non è una questione di quanto un’azienda investe in sicurezza: è una questione di cosa riesce a mettere sul tavolo quando qualcuno glielo chiede.

Un report di analisi delle vulnerabilità con una data, un perimetro definito e l’indicazione di cosa è stato corretto è quel documento. Vale davanti al Garante, in fase di liquidazione di un sinistro, e in un questionario di fornitura. Vale in tre situazioni diverse, e in tutte e tre serve prima, non dopo.

Quando qualcuno vi chiede cosa avevate in funzione, serve un documento.
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